Agenzia delle Entrate, cosa cambia tra un sollecito, un preavviso e un avviso?

Cosa sono e quando vengono utilizzati i solleciti, i preavvisi e gli avvisi da parte dell’Agenzia delle Entrate? Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo

Molte persone se lo chiedono: cosa accade se non si pagano le cartelle esattoriali? In questi casi l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente una serie di notifiche che includono preavvisi, avvisi, solleciti e intimazioni di pagamento. Ma quando vengono utilizzati questi strumenti e quali sono le differenze tra di essi? E cosa deve fare un contribuente che riceve tali comunicazioni dall’Agenzia delle Entrate? Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli strumenti utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per sollecitare il contribuente a adempiere ai propri obblighi fiscali.

Solleciti, preavvisi e avvisi: ecco cosa sono e le differenze tra loro

Negli ultimi anni, l’attenzione dell’Erario si è spostata verso il recupero amichevole delle somme dovute dai contribuenti. Solleciti, preavvisi, avvisi e intimazioni di pagamento sono gli strumenti utilizzati per avvisare il contribuente del mancato pagamento e offrire possibilità di regolarizzare la situazione prima dell’avvio delle procedure esecutive. Ma vediamo nel dettaglio cosa sono.

Il sollecito

Il sollecito di pagamento è una comunicazione inviata al contribuente tramite posta ordinaria. Secondo la normativa (articolo 1, comma 544, della legge n. 228/2012), se il debito fiscale del contribuente è inferiore a 1.000 euro, non possono essere avviate procedure esecutive o cautelari senza aver prima inviato un sollecito di pagamento. Questo sollecito invita il contribuente a regolarizzare la propria posizione entro 120 giorni dal ricevimento.

Sollecito preavviso e avviso
Sollecito preavviso e avviso | Pixabay @marcociannarel – Sardegnaoggi

Nel sollecito sono inclusi:

– istruzioni su come effettuare il pagamento;

– possibilità di rateizzare gli importi dovuti;

– dettaglio degli importi da saldare;

– descrizione del tipo di crediti oggetto di recupero;

– anno di riferimento del credito;

– ente creditore che emette il sollecito.

Il preavviso di fermo

Il preavviso di fermo (articolo 86, del Dpr n. 602/1973) è un atto simile al sollecito di pagamento, ma ha l’obiettivo specifico di avvisare il contribuente che, in mancanza di pagamento delle somme dovute, verrà applicato un fermo amministrativo sul veicolo registrato. Questa procedura può essere avviata su beni mobili registrati nei pubblici registri.

Il preavviso concede al debitore un periodo di 30 giorni dalla notifica per regolarizzare la propria situazione. Avverte che, trascorsi i 30 giorni senza pagamento o senza richiesta di rateizzazione o sospensione della riscossione, il debito verrà iscritto automaticamente nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) senza ulteriori comunicazioni.

Per evitare il fermo, il contribuente può dimostrare che il veicolo è strumentale all’esercizio della propria professione o che è in uso a una persona con disabilità. La comunicazione deve includere le seguenti informazioni utili al contribuente:

– importo dovuto;

– anno di imposta interessato;

– tipo di debito fiscale;

– ammontare del debito fiscale;

– ente creditore.

Inoltre, devono essere indicate le modalità per presentare ricorso presso l’ente giurisdizionale competente e i relativi termini.

Il preavviso di ipoteca

Il preavviso di ipoteca, regolato dall’articolo 77 del Dpr 602 del 1973, è un atto simile al preavviso di fermo ma si applica a beni immobili anziché a beni mobili registrati. Questo atto viene inviato al debitore proprietario di un immobile per invitarlo a saldare le somme dovute entro 30 giorni. Trascorso questo periodo, in assenza di pagamento o di richiesta di rateizzazione o sospensione del debito, si procede con l’iscrizione dell’ipoteca vera e propria.

Il contribuente ha la possibilità di eseguire il pagamento delle somme dovute o di manifestare la volontà di pagare tramite altri comportamenti conclusivi, come la richiesta di rateizzazione o la domanda di annullamento o sospensione del debito.

Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate | Foto Ansa – Sardegnaoggi

Qualora il contribuente non adotti alcun provvedimento, l’ipoteca viene iscritta presso la conservatoria competente. Questo procedimento è possibile solo se il debito fiscale supera gli 20.000 euro. La comunicazione dell’iscrizione dell’ipoteca viene inviata al contribuente tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

L’avviso

Infine, vi è l’avviso di intimazione, una misura eccezionale applicata quando il contribuente o debitore non ha provveduto al pagamento della cartella di pagamento per oltre un anno senza manifestare volontà di contestazione dell’atto, come ad esempio tramite ricorso giurisdizionale.

Nell’avviso, al debitore sono concessi 5 giorni dalla notifica per adempiere. Oltre al pagamento, il debitore può adottare altri comportamenti conclusivi come richiedere il rateizzo delle somme dovute o la sospensione della riscossione secondo i casi previsti dalla legge.

L’avviso di intimazione perde efficacia se non si avvia la procedura di recupero del credito entro un anno dalla sua notifica.

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