Se il genitore dona una casa solo ad un figlio, può l’altro figlio pretendere l’immobile? La risposta dell’avvocato.
I rapporti tra genitori e figli e tra fratelli non sono sempre idilliaci. Quando di mezzo, poi, ci sono soldi e case possono esserci scintille con diritti avanzati dall’una o dall’altra parte. A risolvere le divergenze ci pensa la Legge con regole che disciplinano anche i rapporti tra parenti stretti.
Generalmente i genitori non fanno preferenze, amano i figli nella stessa maniera e suddividono l’eredità equamente. Inutile negare, però, che in alcuni casi i rapporti familiari si possono complicare creando disaccordi difficili da sanare. Può capitare, dunque, che un genitore decida di intestare una casa solamente ad un figlio escludendo l’altro dalla donazione.
L’escluso, alla morte del genitore, può pretendere l’immobile o dovrà accettare le volontà del padre (o della madre)? Iniziamo con il dire che innanzitutto la donazione della casa per essere valida dovrà essere avvenuta dinanzi ad un notaio e alla presenza di due testimoni. In caso contrario l’atto sarà nullo e revocabile in qualsiasi momento dal donante o dal figlio escluso dato che non sono previsti termini di prescrizione o decadenza per questa azione.
Se il requisito della forma della donazione dovesse essere rispettato, il fratello escluso non potrà contestare l’atto se non dopo la morte del genitore. Una volta avvenuto il decesso potrà iniziare la “lotta” tra fratelli al fine di verificare se i diritti dell’escluso sono stati lesi o meno.
Secondo la Legge i figli del defunto hanno diritto ad una quota del patrimonio legittima. Il de cuius non può disporre di questa quota come vuole perché spetta di diritto agli eredi. L’entità della stessa varia in base al numero di eredi legittimari che sono il coniuge, la parte dell’unione civile, i figli, i genitori (se non ci sono figli).
Di conseguenza, se i fratelli non dovessero trovare un accordo, l’escluso potrebbe controllare se la divisione dell’eredità – considerando la donazione della casa al fratello – rispetta la quota legittima prevista dalla Legge. Ritenendo di essere stato leso, l’escluso potrebbe intraprendere un’azione di riduzione per lesione della legittima entro 10 anni dalla morte del genitore.
Un Giudice valuterà se la lesione della quota c’è stata veramente dando la possibilità al fratello escluso di impugnare le disposizioni testamentarie o contestate le donazioni che avvantaggiano l’altro fratello. In conclusione solo se la quota legittima è stata intaccata dalla donazione della casa allora il fratello escluso può contestare l’atto.
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