Il fornitore di energia è obbligato a pagare il costo della riparazione degli elettrodomestici. In quali circostanze?
I contribuenti devono conoscere i loro diritti. Al verificarsi di alcune condizioni, ad esempio, possono richiedere al proprio fornitore di energia di sostenere i costi di riparazione degli elettrodomestici. Certamente aumentano i consumi e la spesa in bolletta ma si può rimediare acquistando elettrodomestici ad alta efficienza energetica.
Ricordiamo, poi, l’importanza della manutenzione per evitare malfunzionamenti che possano causare un dispendio di energia. Può capitare, però, che capiti un guasto. Questo è un bel problema da punto di vista economico. Le riparazioni costano, per non parlare dell’eventualità di dover comprare un nuovo macchinario. In un caso la spesa potrà essere attribuita al fornitore di energia.
Quando il fornitore di energia deve riparare gli elettrodomestici
Gli elettrodomestici sono diventati fondamentali per migliorare la qualità della vita delle persone. Permettono di risparmiare tempo velocizzando le operazioni di pulizia in casa o danno una mano in cucina sia per la conservazione del cibo che per la cottura.
Dalla lavatrice al frigorifero, dalla lavastoviglie alle stufe elettriche, dalle piastre riscaldanti ai forni a microonde. Questi piccoli o grandi macchinari alimentati ad energia elettrica destinati ad uso domestico fanno la differenza. Se un’interruzione di corrente con conseguente sbalzo di tensione causa danni agli elettrodomestici, a pagare la riparazione degli apparecchi sarà il fornitore di energia elettrica.
Lo ha stabilito il Consulente Tecnico di Ufficio nominato dal Giudice in una contesa. L’interruzione di corrente era stata causata, nel caso in questione, da un malfunzionamento di un giunto tra cavi causato da alberi che sono caduti sulle linee aeree per il maltempo.
Di conseguenza il gestore del servizio di fornitura di energia deve essere condannato – a detta del CTU – al risarcimento degli elettrodomestici presenti nella casa dell’utente che sono stati danneggiati dallo sbalzo di tenzione. Nel contratto di somministrazione, infatti, è specificato che il gestore risponde dell’inadempimento ex articolo 1218 Cc a meno che non dimostri la sussistenza di caso fortuito o forza maggiore.
Tale principio di diritto è stato espresso dal Giudice di Pace di Palermo (sentenza 5 aprile 2016 numero 1089). Un cittadino chiamava in giudizio una società di fornitura di energia chiedendo di essere risarcito del danno patrimoniale in seguito ad uno sbalzo di energia elettrica. La società ha parlato di “fatto eccezionale” senza assumersi la responsabilità dell’accaduto ma non ha potuto provare il fortuito determinante per stabilire l’impossibilità della prestazione. Da qui la sentenza.