Tutto quello che c’è da sapere: per chi è prevista, come funziona e qual è la sua finalità
La ritenuta di acconto rappresenta un’importante trattenuta fiscale operata dal sostituto d’imposta, il quale può essere un datore di lavoro o un committente, sulle somme di denaro corrisposte a un soggetto, come un dipendente o un professionista, per conto di un’autorità fiscale. Questo sistema prevede che il sostituto d’imposta trattenga una parte dell’importo del pagamento e la versi anticipatamente al fisco.
Il ruolo del sostituto d’imposta è quindi centrale nel sistema fiscale, poiché esso è tenuto a trattenere una somma specifica dai compensi erogati ai prestatori di lavoro e a versarla all’Erario. Questo meccanismo, noto come sostituzione d’imposta, può manifestarsi in due modalità principali: a titolo d’imposta e a titolo d’acconto.
Nel primo caso, a titolo d’imposta, il sostituto assolve totalmente l’obbligo fiscale relativo a un determinato provento, estinguendo così l’obbligazione tributaria del sostituito. Nel secondo caso, a titolo d’acconto, il sostituto trattiene dai proventi un mero acconto sulla complessiva imposta dovuta dal percettore delle somme, senza esaurire il prelievo fiscale, che sarà completato dal soggetto stesso in fase di dichiarazione dei redditi.
Il quadro normativo di riferimento per la ritenuta di acconto è delineato dagli articoli 23 e 25 del DPR n. 600/1973. Attraverso questo meccanismo, una parte delle imposte dovute dal soggetto percettore di alcune categorie di reddito viene trattenuta e versata all’Erario dal soggetto che eroga il reddito. Questa normativa è stata introdotta principalmente per ridurre il rischio di frode, specialmente nel mondo dei lavoratori autonomi.
La ritenuta di acconto svolge diverse funzioni cruciali all’interno del sistema fiscale. Prima di tutto, garantisce il pagamento delle imposte dovute, poiché la trattenuta viene versata direttamente al fisco, assicurando che il soggetto ricevente abbia già pagato una parte dell’imposta. In secondo luogo, semplifica gli adempimenti fiscali, poiché il sostituto d’imposta si occupa di effettuare la trattenuta e di versarla direttamente al fisco, alleggerendo il carico burocratico per il contribuente. Infine, riduce il rischio di evasione fiscale, poiché il fisco riceve direttamente una parte dell’imposta dovuta.
La ritenuta di acconto può essere applicata in diversi contesti. In ambito lavorativo, riguarda i dipendenti che ricevono un reddito da lavoro dipendente. In ambito professionale, interessa i liberi professionisti o le imprese che prestano servizi a terzi. In ambito finanziario, si applica ai redditi da capitali come gli interessi sulle obbligazioni. La percentuale di ritenuta di acconto varia a seconda del tipo di reddito e della normativa fiscale vigente, e rappresenta solo una parte dell’imposta finale dovuta.
La ritenuta di acconto deve essere applicata dai sostituti d’imposta che erogano compensi a singoli prestatori. Secondo l’art. 64 del DPR n. 600/73, rientrano in questa categoria diversi soggetti, tra cui enti e società, persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole, persone fisiche che esercitano arti o professioni, curatori fallimentari, commissari liquidatori e condomini. Chi non rientra in queste categorie, come un privato cittadino che paga un professionista, non è tenuto ad effettuare alcuna trattenuta.
La ritenuta di acconto si applica a diversi tipi di compensi. Per i redditi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti, la ritenuta è pari al 20% a titolo d’acconto. Se i compensi sono corrisposti a soggetti non residenti, la ritenuta è del 30% a titolo d’imposta. La stessa aliquota del 30% si applica ai compensi per l’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, brevetti e invenzioni industriali se i percettori sono non residenti.
Le aliquote della ritenuta di acconto variano in base al tipo di reddito. Ad esempio, per i compensi per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale, l’aliquota è del 20% a titolo d’acconto. Per la cessione dei diritti d’autore da parte dello stesso autore, l’aliquota è del 20% a titolo d’acconto su una base imponibile ridotta, che varia a seconda dell’età dell’autore. I compensi corrisposti a soggetti non residenti per prestazioni di lavoro autonomo sono soggetti a una ritenuta del 30% a titolo d’imposta.
La base imponibile per il calcolo della ritenuta di acconto include i compensi professionali, i rimborsi a piè di lista per le spese di viaggio, vitto e alloggio, e le spese documentate anticipate dal professionista e rimborsate dal committente. Non rientrano nella base imponibile i contributi previdenziali a carico del soggetto che li corrisponde e i compensi ricevuti a titolo di rimborso spese anticipate, a patto che non siano inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo e siano analiticamente documentate.
Il versamento della ritenuta di acconto deve essere effettuato dal sostituto d’imposta entro il 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento. Se il 16 cade di sabato o in un giorno festivo, il versamento è posticipato al primo giorno utile successivo. Il versamento avviene mediante modello F24 utilizzando il codice tributo 1040 nella sezione erario.
Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti i redditi, il sostituto d’imposta deve consegnare la Certificazione Unica al prestatore di lavoro, attestando le ritenute operate, indipendentemente dal loro effettivo versamento. Questo documento è fondamentale per il contribuente, che dovrà utilizzarlo per la dichiarazione dei redditi.
I datori di lavoro che corrispondono redditi da lavoro dipendente devono operare una trattenuta a titolo d’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai dipendenti. Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i contributi previdenziali ed assistenziali versati dal datore di lavoro. Entro il 28 febbraio dell’anno successivo o alla cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti al netto delle detrazioni spettanti al lavoratore.
Le società, gli enti e le persone fisiche che corrispondono compensi per prestazioni di lavoro autonomo devono operare una trattenuta del 20% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Per i soggetti non residenti, la ritenuta è del 30% a titolo d’imposta. Questa trattenuta si applica ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, proventi da partecipazione agli utili, utili spettanti a promotori e soci fondatori di società di capitali, e redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, brevetti industriali e altre privative industriali.
Anche le prestazioni di lavoro autonomo di carattere occasionale sono soggette a ritenuta di acconto. Il committente, in qualità di sostituto d’imposta, effettuerà la trattenuta d’acconto secondo le stesse modalità previste per le prestazioni di lavoro autonomo. Il prestatore di lavoro occasionale emette una ricevuta con le generalità proprie e del committente, la data di emissione, la descrizione della prestazione, l’importo lordo e netto, derivante dalla sottrazione della ritenuta.
Il regime forfettario esonera dall’applicazione della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti e su quelli corrisposti. Questo regime semplifica ulteriormente la gestione fiscale per i contribuenti che ne beneficiano.
La ritenuta a titolo di acconto si applica ai redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni e comprende compensi professionali, proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro autonomo, indennità per la cessazione di attività commerciali, redditi derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento di affari.
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