Alimenti e mantenimento non sono la stessa cosa e non vanno sempre pagati: cosa dice veramente la legge

Alimenti e mantenimento: differenze e implicazioni legali nel contesto italiano. Tutto quello che dovete sapere

Nel contesto giuridico italiano, i termini “alimenti” e “mantenimento” rappresentano due obblighi legali distinti, spesso confusi nel linguaggio comune. Entrambi sono strumenti di supporto economico, ma si differenziano per presupposti legali, requisiti dei beneficiari e modalità di quantificazione degli importi.

Alimenti e mantenimento
Le complesse leggi dopo che finisce un matrimonio – (sardegnaoggi.it)

La comprensione di queste differenze è cruciale per chiunque sia coinvolto in procedimenti legali relativi a obblighi familiari, sia per motivi personali che professionali.

Differenza tra alimenti e mantenimento

L’obbligo alimentare è di natura prettamente assistenziale e si attiva quando una persona non è in grado di provvedere autonomamente alle proprie necessità primarie, come vitto, alloggio e cure mediche. Questo obbligo serve anche a sollevare lo Stato dall’onere di assistenza ai cittadini indigenti, purché ci siano familiari in grado di occuparsene. Secondo l’articolo 433 del Codice civile italiano, l’obbligo alimentare segue un ordine di priorità tra i familiari del beneficiario: inizia con il donatario, passando poi al coniuge, ai figli e discendenti, ai genitori e ascendenti, generi e nuore, suoceri e, infine, ai fratelli e sorelle anche se unilaterali. Questo ordine rigidamente stabilito implica che i soggetti nelle posizioni inferiori sono chiamati a intervenire soltanto in assenza o impossibilità di quelli precedenti.

Alimenti e mantenimento, differenze
Le differenze tra alimenti e mantenimento – (sardegnaoggi.it)

Diversamente, l’assegno di mantenimento è un contributo economico periodico che risponde al diritto-dovere di solidarietà e assistenza reciproca all’interno del nucleo familiare. Esso è dovuto prevalentemente dai genitori nei confronti dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti per cause non imputabili a loro stessi. Può inoltre essere dovuto nei confronti dell’ex coniuge, sia in caso di separazione sia di divorzio, purché il beneficiario non abbia ricevuto l’addebito della separazione. In caso di divorzio, prende il nome di assegno divorzile e presenta ulteriori specificità rispetto all’assegno di mantenimento ordinario. Gli alimenti, invece, non sono influenzati dall’eventuale addebito della separazione.

Per quanto riguarda i requisiti, il diritto agli alimenti è riservato a chi versa in stato di bisogno incolpevole e non è in grado di soddisfare autonomamente i propri bisogni essenziali. Questo contributo è quindi limitato alle necessità fondamentali. L’assegno di mantenimento, sebbene preveda requisiti simili, ha una funzione più ampia e perequativa. Esso mira a garantire non solo i bisogni primari, ma anche a mantenere un tenore di vita dignitoso per il beneficiario, soprattutto in confronto alla vita matrimoniale precedente. Non è necessario che l’ex coniuge si trovi in difficoltà nell’acquisto di beni primari; è sufficiente che non possa vivere dignitosamente rispetto al tenore di vita matrimoniale, purché ciò sia connesso alla separazione.

Gli importi di questi due obblighi sono determinati in maniera differente. Gli alimenti sono quantificati nella misura minima necessaria per coprire i bisogni essenziali del beneficiario, tenendo conto delle possibilità economiche del soggetto obbligato. L’assegno di mantenimento, invece, può raggiungere cifre più elevate, soprattutto quando si tratta di figli. I genitori sono tenuti a contribuire non solo alle necessità essenziali della prole, ma anche a coprire bisogni accessori, nella misura delle loro capacità economiche. Per quanto riguarda l’ex coniuge, il criterio del tenore di vita durante il matrimonio viene considerato, anche se con minore enfasi rispetto al passato, e si tiene conto della soddisfazione reddituale in base al contributo fornito alla vita familiare.