Spese condominiali: attenzione, non sono più obbligatorie in tutti questi casi

Non sempre è obbligatorio pagare le spese condominiali. Ci sono casi in cui è possibile opporsi ed evitare di farlo.

Non è difficile, purtroppo, trovarsi a dover pagare delle spese condominiali che sono state approvate in assemblea e sulle quali non tutti si trovano d’accordo. Questo può avvenire, soprattutto, quando si tratta di spese che possono essere considerate superflue oppure troppo alte.

Spese condominiali, quando possono non essere pagate
Spese condominiali, quando possono non essere pagate – sardegnaoggi.it

Per tale ragione, non è raro domandarsi se si è costretti a pagarle ugualmente e quali sono i diritti a cui è possibile appellarsi. Ed effettivamente ci sono dei casi in cui è possibile non pagarle. Ecco quali sono e come comportarsi.

Spese condominiali: tutte quelle che non vanno pagate e perché

Le spese condominiali ordinarie – cioè, quelle relative alla gestione dell’edificio – è obbligatorio pagarle sempre. A tal proposito, l’amministratore ha il potere di obbligare i condomini a farlo. Di queste spese fanno parte, ad esempio, la pulizia degli spazi comuni e anche gli interventi di manutenzione di piccola entità (come può essere la riparazione del portone).

Nel caso di spese urgenti, poi, l’amministratore può agire anche senza il consenso dei condomini: se si tratta, per l’appunto, di spese che non possono attendere, perché potrebbero arrecare danni al condominio o all’edificio, l’amministratore è tenuto ad agire immediatamente (ad esempio, nel caso di un cornicione che sta per crollare). Ma quali spese condominiali si possono non pagare?

Spese condominiali: tutte quelle che non vanno pagate e perché
L’amministratore ha il potere di eseguire dei lavori in emergenza – sardegnaoggi.it

I condomini non sono obbligati a pagare le spese di amministrazione straordinaria sostenute dall’amministratore, se non sono state prima discusse e autorizzate in una riunione (con il limite, come detto, delle spese urgenti). Quando, invece, le spese vengono autorizzate in riunione, ci si può opporre se si tratta di spese deliberate senza la costituzione del fondo speciale di accantonamento delle quote per i lavori, di spese che sono state deliberate con un sistema di ripartizione che non sia in millesimi o quando la delibera dell’assemblea è stata approvata violando delle regole (ad esempio, se un condomino non ha ricevuto convocazione almeno cinque giorni prima dalla data della riunione).

Sono da includere anche quelle spese che non sono di competenza dell’assemblea, perché riguardano lavori in appartamenti di proprietà esclusiva – come possono essere alcune parti dei balconi – o le spese per il compenso dell’amministratore, che non rientrino nel preventivo. Come opporsi, quindi, eventualmente? Ci si può opporre quando viene presentato il conto al singolo condomino, che dovrà impugnare la delibera entro trenta giorni dalla stessa.

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